La Commissione per gli interpelli in materia di salute e
sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 2 del 14 marzo 2023, con il quale ha fornito,
all’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della
scuola), alcuni chiarimenti sul se il combinato disposto degli articoli 25,
comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini
l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in
particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico
competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche
nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato
l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo
2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza
sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa”;
- l’articolo
17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il
datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione
di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28 ”;
- l’articolo
18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1,
lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo”;
- l’articolo
25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce
che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai
fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività
di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
- l’articolo
28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce
che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele
chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1,
lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
- l’articolo
29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al
comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”;
- l’articolo
41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ,
rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La
sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei
casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne
faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi”;
- la
presente Commissione nell’interpello
n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la
sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del
suddetto articolo 41”;
La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , la nomina
del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che,
pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
FONTE: Ministero del Lavoro