Dal March 6, 2026 al June 6, 2030


Importante novità normativa che impatta direttamente sulla gestione del personale nel settore turistico-ricettizio e dei pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande). 

Il recente D.Lgs. 195/2025, i cui chiarimenti operativi sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha introdotto una specifica deroga riguardante i tempi di erogazione della formazione obbligatoria per i lavoratori. 


???? La Novità: Termine di 30 giorni 

A differenza della disciplina generale (che prevede il completamento del percorso formativo prima che il lavoratore sia esposto ai rischi specifici della mansione), per le imprese del turismo e ristorazione la formazione in materia di sicurezza sul lavoro ora può essere conclusa entro e non oltre 30 giorni: 

Dalla data di assunzione; 

Oppure, dall’inizio dell’effettiva utilizzazione (nel caso di lavoratori somministrati o stagionali). 


???? Chi riguarda la deroga? 

La disposizione si applica specificamente a: 

Imprese Turistico-Ricettive: Alberghi, villaggi, residence e strutture extra alberghiere. 

Esercizi di Somministrazione: Bar, ristoranti, pizzerie e attività affini. 


Nota Bene: 

La mancata formazione dei lavoratori è punita  con l’arresto da 2 a 4 mesi o  ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23 


✅ Cosa deve fare la Sua azienda? 

Per garantire la conformità e tutelare la sicurezza del Suo staff, Le suggeriamo di: 

Pianificare immediatamente la formazione non appena viene formalizzata la ricerca di personale. 

Verificare i contratti stagionali in partenza per la stagione 2026. 

Aggiornare il registro formazione interno per monitorare la scadenza ridotta. 



Il Presidente,
Dott. Ing. Paolo Provino