Importante novità normativa che impatta direttamente sulla gestione del personale nel settore turistico-ricettizio e dei pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande).
Il recente D.Lgs. 195/2025, i cui chiarimenti operativi sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha introdotto una specifica deroga riguardante i tempi di erogazione della formazione obbligatoria per i lavoratori.
???? La Novità: Termine di 30 giorni
A differenza della disciplina generale (che prevede il completamento del percorso formativo prima che il lavoratore sia esposto ai rischi specifici della mansione), per le imprese del turismo e ristorazione la formazione in materia di sicurezza sul lavoro ora può essere conclusa entro e non oltre 30 giorni:
Dalla data di assunzione;
Oppure, dall’inizio dell’effettiva utilizzazione (nel caso di lavoratori somministrati o stagionali).
???? Chi riguarda la deroga?
La disposizione si applica specificamente a:
Imprese Turistico-Ricettive: Alberghi, villaggi, residence e strutture extra alberghiere.
Esercizi di Somministrazione: Bar, ristoranti, pizzerie e attività affini.
Nota Bene:
La mancata formazione dei lavoratori è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23
✅ Cosa deve fare la Sua azienda?
Per garantire la conformità e tutelare la sicurezza del Suo staff, Le suggeriamo di:
Pianificare immediatamente la formazione non appena viene formalizzata la ricerca di personale.
Verificare i contratti stagionali in partenza per la stagione 2026.
Aggiornare il registro formazione interno per monitorare la scadenza ridotta.
Il Presidente,
Dott. Ing. Paolo Provino