
A cura di Carmela Parisi
L’emergenza
epidemiologica “scatenata” dalla Pandemia COVID-19 (Coronavirus) si è abbattuta
sulle Nostre vite, con una violenza superiore al più terribile degli tsunami,
modificandone i tempi, i modi, gli usi, i programmi. Siamo stati messi
duramente alla prova oltre che per aver subito le “variabili” sopra descritte,
dall’essere stati privati, da COVID-19, degli affetti, dei sorrisi, di Persone
care che hanno perduto la guerra con il virus, impedendoci anche la possibilità
dell’ultimo saluto.
Quanto
sopra, come doverosa e dolorosa premessa, ma, in questa “emergenza”, si
affaccia un altro “spettro” non meno pericoloso che è quello della crisi
economica più devastante di quella del 1929; molte Professioni essenziali, il
comparto Sanità su tutte (Medici Infermieri, Paramedici) tutti definiti gli
“Angeli Custodi” terreni che “combattono” contro COVID-19, rischiano di non
avere garanzie essenziali, comunque del tutto inadeguate alla dedizione con cui
stanno affrontando la pandemia.
Usciti dalla fase acuta dell’emergenza Sanitaria, le Aziende Tutte, di
qualsiasi dimensione e settore, avranno la necessità di essere garantite dal
Governo e sostenute dai Tecnici, Consulenti del Lavoro e Dottori
Commercialisti, che saranno, in prima linea nella gestione concreta delle
problematiche di Aziende e Lavoratori.
Prova
ne è a che, ad oggi, 10.04.2020, è
impossibile garantire l’assolvimento del pagamento della Cassa integrazione
al prossimo 15.04.2020 direttamente dall’INPS, in quanto moltissime pratiche di
CIGO/FIS/CIGD risultano ancora in elaborazione, nonostante l’Istituto le abbia
ricevute da almeno 10 giorni; né è pensabile, sebbene auspicabile, che, la
procedura di anticipo bancario, in vigore da oggi con la G.U. 94 dell’8/04/2020,
abbia snellito il normale iter burocratico per l’accesso al credito bancario. Pertanto,
converremo Tutti come sia difficile sostenere determinate affermazioni che in
realtà sono speranze come “… che andrà tutto bene!” ENBITAL Ente Nazionale
Bilaterale Italiano con la promozione del Sodalizio
Sindacale Rete Lavoro e Welfare continua nel solco tracciato da anni di
assistere Aziende e Lavoratori dando risposte immediate per Aziende in difficoltà.
Oggi
le Imprese hanno necessità di essere sostenute e garantite, soprattutto, sulla
reale disponibilità e necessaria liquidità economica atta a farle ripartire; le
stesse dovranno essere “rasserenate”, nonostante la burocrazia e la
farraginosità dell’accesso agli Ammortizzatori Sociali. Ciò dovrà avvenire, in
maniera particolare, tenuto conto anche delle diatribe mediatiche e non,
insorte soprattutto per le Aziende appartenenti al Settore dell’Artigianato (di
qualsivoglia dimensione) che, in forza della vigente normativa, sono garantite
dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato.
Tale
Fondo di Bilateralità è stato “istituito” dalla Legge 92/2012 con la finalità
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei
casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei casi
istituzionalmente previsti dalla CIGO e CIGS; in tale ambito, la normativa in
questione, ha portato la creazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i
settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art.3
commi da 4 a 13).
In base al principio di bilateralità, alla realizzazione e al
sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.
L’istituzione dei Fondi è stata resa obbligatoria per tutti i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Con la riforma introdotta dalla Legge 183/2014 (Job Act) e con l’art. 27
del D.Lgs. 148/2015 (Riforma degli Ammortizzatori sociali) è stata confermata
la previsione del Fondo di Solidarietà per l’Artigianato. Successivamente l’Ente
Bilaterale Nazionale Artigianato - in conformità agli accordi interconfederali
in materia e le ulteriori norme di prassi del Ministero del Lavoro - in data 19
gennaio 2016, ha così deliberato:
“Sono tenute alla contribuzione, le imprese di cui al codice
contributivo INPS “CSC 4” (esclusa l’edilizia) e tutte le imprese che adottano
uno dei CCNL dell’Artigianato, i versamenti sia per EBNA che per FSBA
proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo
“EBNA”, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del
08/07/2010.
Le nuove contribuzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono così definite:
o
Imprese non
soggette a CIGS e CIGO
1)
€ 7,65 mensili
+ 0,45% base imponibile previdenziale (da Luglio +0,15% a carico dei
lavoratori);
2)
Imprese che
trovano applicazione i trattamenti di integrazione Salariale continueranno a
versare € 10,42 mensili.
Specificando, altresì che, ai fini della contribuzione in misura fissa, non
vi è più la distinzione tra lavoratori con contratto part-time fino a 20 ore ed
oltre 20 ore.
La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge
103/1991 (codice M980) è dovuta solo per la contribuzione di € 27,25 e 60,50
annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano e/o trovano
applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del
Decreto 148/2015) relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti
Bilaterali Regionali (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e
Bolzano) di cui alla lettera e) della delibera EBNA/FSBA.
Per tale “ratio normativa”, a partire dal 1° Luglio 2016, le
Imprese che intenderanno sospendere i lavoratori per motivi legati a crisi
congiunturali, dovranno stipulare un apposito accordo sindacale di
sospensione/riduzione dell’orario lavorativo dei dipendenti inoltrando la
domanda direttamente ad FSBA.
La stessa CNA, nel contesto
normativo così delineato, con l’emanazione della nota operativa FSBA Nuove
disposizioni avente Prot.59/MDC
dell’1/04/2020 rivolta ai propri Responsabili Regionali/Territoriali CNA
delle Relazioni Sindacali, della Legislazione del lavoro, delle Politiche
formative, prendendo coscienza delle “… Necessarie
restrizioni attuate per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus …” ha affermato
che l’unico ammortizzatore sociale previsto per le Imprese Artigiane (di
qualsiasi dimensione) sia il fondo di solidarietà Bilaterale FSBA, li abbia
condotti ad avere un “ … atteggiamento di responsabile apertura nei confronti
di tutte quelle Imprese Artigiane che non sono iscritte o non sono in regola
con i versamenti contributivi nei
confronti della bilateralità EBNA/FSBA … ”, ulteriormente sostenuta, dal
dialogo costruttivo, fondato su solide basi giuridiche, intrattenuto, anche,
con l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (come giustamente
riconoscono nella nota), che nulla di diverso avrebbe potuto fare, abbia, il Consiglio
Direttivo di FSBA, deliberato, con effetto 08/04/2020 che “… i datori di lavoro artigiani, in relazione al contributo di cui
all’art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale
obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello
informatico che verrà introdotto nei giorni prossimi da FSBA. Tale
contribuzione consiste nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile
annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3
annualità … “.
Tutti gli Enti Bilaterali, e
tra questi anche il Nostro Ente Nazionale Bilaterale Italiano ENBITAL,
sono di conseguenza abilitati - anche in forza della Circolare M.L.P.S. n. 43 del
2010 ed in linea col progetto ideato dal compianto Prof. Biagi - a garantire la
tutela della diffusione della Bilateralità per tutti i Lavoratori e senza
“discriminazione” alcuna tra i suddetti Enti.
L’estensione della
Bilateralità del Fondo di Solidarietà dell’Artigianato è esclusiva competenza
di EBNA/FSBA; ma all’interno delle Aziende, possono “coesistere” più Enti
bilaterale, ed ENBITAL è certamente, il più adatto per incrementare le
opportunità di sostegno, in aggiunta a quelle già istituzionalmente erogate dall’EBNA/FSBA.
ENBITAL con la promozione del Sodalizio
Sindacale Rete Lavoro e Welfare oggi è in grado, soprattutto in questa imprevedibile
e devastante pandemia, di tutelare e sostenere le Aziende e i Lavoratori già iscritti
e le Aziende e i Lavoratori iscrivendi, fornendo, su solide ed oggettive basi
giuridiche, strumenti normativi idonei alla semplificazione dei Processi
attuativi inerenti la fruizione degli Ammortizzatori Sociali. In relazione a
ciò può utilmente gestire le Consultazioni Sindacali, obbligatoriamente
previste dagli artt. 19-22 del DL 18/2020, estendendo e facilitando, attraverso
le proprie OO.SS. Costituenti (USAE
Nazionale-Federlavoratori-Filap e Datoriali: ONSIP Nazionale – UNCI Calabria –
Lega Impresa), con mezzi telematici idonei, anche i Professionisti,
Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti, che affiancano e vivono “sul
campo” le specifiche esigenze di ogni singola Azienda e Lavoratore.
Roma, 10.04.2020
Il Presidente Nazionale
ENBITAL Paolo Provino
Il Presidente Nazionale
Sodalizio Rete Lavoro e Welfare Paolo Colitti
Il Vice Presidente Nazionale
Sodalizio Rete Lavoro e Welfare Carmela Parisi
Il Direttivo Sodalizio Rete Lavoro e Welfare