29 Marzo 2021


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dei Trasporti 4 marzo 2021 che apporta alcune modifiche al decreto 29 dicembre 2010, concernente l'attuazione  della   direttiva  2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Si definiscono merci pericolose, quelle che possono produrre danni ambientali o alla salute delle persone e secondo la normativa europea sono suddivise in 13 classi sulla base del pericolo che comportano.

L’Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada è la norma che regola il trasporto su strada delle sostanze pericolose e  ad oggi è applicato in 45 paesi. Il testo dell’ADR, costituito da 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’accordo, viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto.

Il processo di trasporto coinvolge 7 soggetti:

1) Il primo soggetto è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi ed è considerata speditore;

2) L’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto è identificata come trasportatore;

3) Il trasporto con contratto di trasporto identifica come destinatario il soggetto terzo designato, conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, il destinatario è l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo;

4) L’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container, cisterne mobili, CGEM, container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo è considerata caricatore;

5) L’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi è nominata imballatore;

6) L’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna di qualsiasi tipo o un container di qualsiasi dimensione anche per il trasporto alla rinfusa è identificata come riempitore;

7) L’impresa che rimuove un container o una cisterna di qualsiasi tipo e dimensione da una MEMU, da un CGEM o da un veicolo è inteso come scaricatore.

Ogni impresa incarica uno o più consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, che hanno l’importante compito di prevenire i rischi per tutta la catena logistica.

Tra le novità da segnalare nel nuovo decreto, proprio in tema di figure di consulenti per la sicurezza del trasporto  i direttori generali territoriali in relazione alle  esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame  per il conseguimento del certificato di formazione professionale limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone  la/e sede/i.

Inoltre sono modificate le procedure per la richiesta patente da parte dei titolari di certificati di formazione  in corso di validità o di ampliamento. Il nuovo regolamento prevede che non sia possibile e   il  rinnovo  del   certificato  posseduto e contemporaneamente l'estensione della sua validità ad altre modalità  e/o specializzazioni.

Si specifica inoltre che i «i candidati che intendono  conseguire il certificato di formazione per la modalità del trasporto per le vie navigabili  interne debbono presentare  la domanda alla commissione di esame   operante presso U.M.C. di Roma.».

FONTE: Gazzetta Ufficiale