22 Ottobre 2021


Il Decreto fiscale recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Gli obiettivi delle nuove norme per le ispezioni sul lavoro sono principalmente di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare:

  • l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

COME CAMBIA L’INL

Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato previsto:

  • l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL  negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
  • un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
  • il coordinamento di ASL e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:

  • aumento dell’organico con l’assunzione di 1.024 unità;
  • investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel 2022/2023;
  • aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

COME CAMBIA IL SINP

Viene previsto un rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Si punta a:

  • una definitiva messa a regime;
  • una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute;
  • alimentare da parte degli organi di vigilanza un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro

Inoltre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

 

ISPEZIONI SUL LAVORO: GIRO DI VITE SULLE VIOLAZIONI

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.

Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.

MANCATO RISPETTO DELLA SOSPENZIONE

Il Datore di Lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

ISPEZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:

  • rispettando le altre condizioni;
  • versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
  • versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni. Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni previste per specifiche violazioni alle norme sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

TIPO DI VIOLAZIONE

SANZIONE

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

2.500 euro

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

2.500

Mancata formazione ed addestramento

300 euro per ciascun lavoratore interessato

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

3.000 euro

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

2.500 euro

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

300 euro per ciascun lavoratore interessato

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3.000 euro

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

3.000 euro

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 euro

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 euro

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

3.000 euro

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

3.000 euro

Fonte: PMI